PRO MEMORIA PER I NUOVI ISCRITTI/REISCRITTI DEL 2016 - CONTRIBUTI ENPAF – DOMANDA DI RIDUZIONE

Si ricorda che la domanda di riduzione contributiva ovvero quella diretta ad ottenere il contributo di solidarietà per chi si iscrive per la prima volta o si reiscrive all’Ente deve essere trasmessa, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di iscrizione all’Albo.  La condizione che consente di usufruire della riduzione, ovvero del contributo di solidarietà, non deve essere posseduta solamente al momento della presentazione della relativa domanda; infatti, per ottenere l’aliquota contributiva richiesta è necessario che l’iscritto si trovi nella condizione prevista per il periodo minimo stabilito con riferimento a ciascun anno solare (6 mesi ed un giorno ovvero, per l’anno di prima iscrizione, la metà più un giorno del periodo di iscrizione stesso). Solo il lavoratore dipendente che esercita l’attività professionale di farmacista e  il disoccupato involontario possono chiedere la riduzione dell’85%, o il contributo di solidarietà (che non matura il diritto alla pensione).

La disoccupazione involontaria va certificata; pertanto, gli iscritti all’Albo non occupati devono produrre un documento di disoccupazione presso un centro per l’impiego. Tale stato può essere mantenuto per un massimo di 5 anni, dopo i quali la  quota ENPAF passa al 50%.  La richiesta della contribuzione ridotta o del contributo di solidarietà , va redatta su apposito modulo scaricabile da internet (www.enpaf.it) o ritirabile presso la segreteria dell’Ordine ed è da inviare con raccomandata con ricevuta di ritorno, o tramite PEC,  da parte dell’iscritto direttamente all’ENPAF entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di prima iscrizione all’Albo.

Pertanto un neo-iscritto o reiscritto dell’anno 2016, (se non ha ancora provveduto) avrà tempo fino al 30 settembre 2017  per chiedere all’ENPAF la riduzione del contributo.  

Qualora il farmacista iscritto per la prima volta nel 2016 non presentasse la domanda entro il 30 settembre 2017, il termine è perentorio e il suo superamento comporta l’attribuzione della quota intera.  Se la riduzione viene concessa in riferimento a contratti di lavoro a tempo determinato, l’iscritto al termine del rapporto deve inviare comunicazione all’ENPAF per evitare che l’aliquota contributiva venga portata a quota intera. Se la condizione che ha consentito di ottenere la riduzione contributiva o il contributo di solidarietà non è cambiata non occorre rinnovare la domanda di riduzione ogni anno.

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