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Il nuovo Testo Unico in materia di piante officinali (D.Lgs. 75/2018) ha abrogato la precedente disposizione che riservava ai farmacisti la vendita al minuto delle piante officinali inserite in apposita Tabella. L’attuale disciplina riserva, invece, ai farmacisti iscritti all’Albo “le preparazioni estemporanee ad uso alimentare, conformi alla legislazione alimentare, che sono destinate al singolo cliente, vendute sfuse e non preconfezionate e costituite da piante tal quali, da sole o in miscela, estratti secchi o liquidi di piante” (art. 1 D.Lgs. 75/2018). Tale attività, pertanto, è qualificabile come professionale, sia ai fini pensionistici, sia ai fini delle riduzioni contributive in presenza degli altri requisiti. L’attività descritta nell’art. 1 menzionato, può essere svolta dai titolari delle erboristerie e dai collaboratori che operano nell’ambito delle stesse e presenta un contenuto più ampio di quella precedentemente considerata professionale. Quindi, contrariamente a quanto precedentemente comunicato nella Newsletter di ottobre 2018, l’attività dei titolari e collaboratori operanti nell’ambito delle erboristerie deve essere considerata professionale, sempreché in tali esercizi i farmacisti iscritti svolgano le attività di preparazione sopra descritte e non si limitino, ad esempio, a vendere esclusivamente prodotti preconfezionati.

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