Accesso civico
ACCESSO CIVICO SEMPLICE
L'art. 5 del Decreto legislativo 14/03/2013 n. 33 ha ampliato e facilitato la facolta' del Cittadino di accedere ai documenti della Pubblica Amministrazione.
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. La richiesta di accesso civico non e' sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, e' gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano gia' pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
2. ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
L'accesso generalizzato e' regolato dagli articoli 5 e 5bis del D.Lgs. n. 97/2016 secondo cui: Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
3. RICHIESTA DI ACCESSO FORMALE AGLI ATTI (Legge n. 241/90 e ss.mm.)
L. 241/1990 - Disciplina dell'accesso formale.
Al fine di assicurare la trasparenza dell'attivita' amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale e' riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalita' stabilite dalla legge 241/1990.
Il diritto di accesso e' escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonche' nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.
Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla legge.
L'esame dei documenti e' gratuito.
Il rilascio di copia e' subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonche' i diritti di ricerca e di visura.
La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge e debbono essere motivati. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e' dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale.
Di seguito il modulo online per la richiesta all'Ordine (da inviare a segreteria@ordinefarmacistirimini.it o con PEC a ordinefarmacistirn@pec.fofi.it).
RESPONSABILE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (RPCT DELL'ORDINE):
D.ssa Brunella Franchini
TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO (PRESIDENTE DELL'ORDINE):
Dr. Giulio Mignani
Registro accessi agli atti | Info Download | ||
Modulo riesame accesso civico generalizzato | Info Download | ||
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Regolamento Richiesta accesso atti L. 241/90 richiesta_accesso_agli_atti_l_241_90_e_succmodificazioni.pdf | Info Download | ||
Nomina sostituto provvedimentale delibera_n_13_del_13042023_nomina_sostituto_provvedimentale.pdf | Info Download | ||
Modulo richiesta accesso formale L. 241-90 | Info Download | ||
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