Nella dispensazione dei medicinali (cfr. scheda di lettura all 2), limitatamente alle ricette diverse da quelle a ricalco (DM 10 marzo 2006) e da quelle SSN (DM 17 marzo 2008) - ossia, in sostanza, per le ricette non ripetibili compilate sul ricettario personale del medico (cd. ricette bianche) -, il farmacista deve:

- accertare l’identità dell’acquirente e prendere nota degli estremi di un documento di riconoscimento da trascrivere nella ricetta;

- entro la fine di ciascun mese, inviare alla ASL e all’Ordine una comunicazione riassuntiva di tali ricette, spedite nel mese precedente;

La comunicazione effettuata dal farmacista deve recare per ciascuna composizione la denominazione delle preparazioni e il numero delle confezioni dispensate, distinte per forma farmaceutica e dosaggio.

Si fa presente che, per lo scarico dei medicinali scaduti transitati nella Tabella II, sezione D, si applica l’ordinaria disciplina per lo smaltimento dei medicinali stupefacenti e, pertanto, potrà essere utilizzato il servizio di smaltimento reso dall’ASSINDE o da aziende similari.

Per agevolare i farmacisti nell’adempimento dell’obbligo, fissato dall’ordinanza dello scorso 2 luglio, si invia il modello (All. 4) che potrà essere utilizzato per la trasmissione dei dati relativi alle ricette non ripetibili, compilate sul ricettario personale del medico (cd. ricette bianche), per la prescrizione dei medicinali stupefacenti transitati nella sezione D della tabella II del D.P.R. 309/1990.

Il modello è anche disponibile sul sito internet federale, all’indirizzo http://www.fofi.it/, nella area riservata agli Ordini e ai farmacisti, sia cliccando sul banner presente in home page sia nella sezione stupefacenti.

Si rappresenta, comunque, che la Federazione si è già attivata per mettere a punto un sistema per la trasmissione telematica di tali dati, che dovrà essere sottoposto al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali per l’adozione dei provvedimenti di competenza, così come previsto nell’ordinanza del 2 luglio scorso.

Con nota del 14 luglio 2009, l’Agenzia Italiana del Farmaco ha precisato che le confezioni esterne dei  medicinali stupefacenti oggetto di ricollocazione nella sezione D della Tabella II del DPR n. 309/1990 debbano recare la dizione "medicinale iscritto nella tabella II, sez. D del testo unico di cui al D.P.R. 309/1990 - da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta". La modifica delle etichette dei medicinali deve essere effettuata direttamente dalle aziende interessate.

I medicinali attualmente presenti nel canale distributivo possono essere dispensati dai farmacisti  secondo le previsioni dell’ordinanza, senza necessità di aggiornare le etichette.

Le medesime indicazioni valgono anche per i farmacisti ospedalieri nella distribuzione di tali medicinali alle singole unità operative.

ADEMPIMENTI DELL’ORDINE

Gli Ordini provinciali, nei quindici giorni successivi, sono tenuti:

- ad elaborare tabulati riassuntivi delle comunicazioni inviate dai singoli farmacisti e trasmetterli al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali - Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici.

Con provvedimento ministeriale, potranno essere stabilite modalità per la trasmissione telematica delle suddette comunicazioni. 

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